(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 252 dell'8 marzo 2016; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e' cosi' sostituito: «1. Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneita', da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso e' organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e con l'Area formazione professionale in lingua italiana.». 2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e' cosi' sostituito: «3. L'esame di idoneita' di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un'apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All'esame orale si e' ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione e' nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti, viti e orticoltura "Laimburg" o dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio in lingua italiana ed e' composta dai docenti del corso.».