(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II 
                         del 22 marzo 2016) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 252 dell'8 marzo
2016; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Il  comma  1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e' cosi' sostituito: 
  «1. Per il conseguimento del certificato  di  abilitazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), la  persona  interessata  deve  aver
superato uno specifico esame di  idoneita',  da  sostenersi  dopo  la
frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione.  Il  corso
e' organizzato dal Centro  di  sperimentazione  agraria  e  forestale
Laimburg,  in  collaborazione   con   la   Ripartizione   provinciale
formazione professionale agricola, forestale e di economia  domestica
e con l'Area formazione professionale in lingua italiana.». 
  2. Il  comma  3  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, e' cosi' sostituito: 
  «3. L'esame di idoneita' di cui al comma 1, da  sostenersi  dinanzi
ad un'apposita commissione al termine  del  corso,  consiste  in  una
prova  scritta  e  in  una  prova  orale  sugli  argomenti  trattati.
All'esame orale si e' ammessi solo  previo  superamento  della  prova
scritta. La commissione e' nominata dal direttore o dalla  direttrice
della  Scuola  professionale  provinciale  per  la  frutti,  viti   e
orticoltura "Laimburg" o  dal  direttore  o  dalla  direttrice  della
Scuola professionale  provinciale  per  la  frutti-viticoltura  e  il
giardinaggio in lingua  italiana  ed  e'  composta  dai  docenti  del
corso.».